Lo sbarramento è incostituzionale

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del Partito della Rifondazione Comunista

Il Partito della Rifondazione Comunista ha ufficialmente chiesto al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, «che con un messaggio alle Camere chieda venga sanata l’incostituzionalità dello sbarramento al 4% della legge elettorale per il Parlamento europeo». Di seguito il testo della lettera che Gianluca Schiavon, presidente del Collegio nazionale di garanzia e del Comitato politico nazionale, ha inviato, a nome di Rifondazione comunista, al Capo dello Stato.

Al Presidente della Repubblica italiana
Senatore Giorgio Napolitano

Illustrissimo,
sono a segnalarLe a nome del Partito della Rifondazione comunista la  grave situazione di incompatibilità della legge 24 gennaio 1979 n° 18 con lo spirito e la lettera degli articoli 48 e 49 della Costituzione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2009 n° 10. La legge in discussione è quella che disciplina le procedure di voto per le elezioni dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo e che prevede, per altro in forma confusa e contraddittoria, una clausola di sbarramento per la rappresentanza pari al 4% in spregio dell’uguaglianza del voto prescritta nel citato art. 48.
Come ricorderà tale clausola già aveva avuto una valutazione di dubbia legittimità costituzionale nella sentenza della Corte costituzionale n°271 depositata il 22 luglio 2010 dopo che il giudice a quo, il TAR del Lazio aveva chiesto “di introdurre un meccanismo diretto ad attenuare gli effetti della soglia di sbarramento, consistente nel concedere alle liste che non l’abbiano superata la possibilità di partecipare, con le rispettive cifre elettorali, alla aggiudicazione dei seggi distribuiti in base ai resti” e la
Corte aveva risposto testualmente: “tale attenuazione non ha una soluzione costituzionalmente obbligata, potendosi immaginare numerosi correttivi volti a temperare gli effetti della soglia di sbarramento, a partire dalla riduzione della soglia stessa”. Nessuno dubita circa l’obbligo di sistemi elettorali proporzionali per lo scrutinio delle elezioni europee così come recitano gli artt. 1 e 7 della Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom nota come ‘Atto di Bruxelles’.
La disciplina, tanto interna ai Paesi componenti l’UE quanto comunitaria, è stata nel frattempo modificata: il combinato disposto degli artt. 17 e 18 del Trattato istitutivo dell’UE, degli artt. 244/250 del Trattato del Funzionamento dell’UE della raccomandazione del 12 marzo 2013 hanno introdotto un nesso di inscindibilità tra le elezioni del Parlamento europeo e la nomina della Commissione europea e del suo Presidente. Tali novità normative che, tra l’altro, non renderanno obbligatoria la presenza di componenti della commissione provenienti da tutti i Paesi dell’UE porteranno a una maggiore politicizzazione del voto e un collegamento ancor più stretto tra le politiche dell’UE e il voto per il suo Parlamento quindi una necessità ancor più sentita di dare rappresentanza all’arco di
forze più ampio possibile.
Ricordiamo altresì che eleggono i propri rappresentanti nel Parlamento con sistemi elettorali senza soglie di sbarramento la maggioranza dei Paesi componenti l’UE: Gran Bretagna, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Danimarca, Finlandia, Bulgaria, Slovenia, Estonia e Cipro e, a seguito di una recente sentenza della Corte costituzionale anche la Germania. Proprio la sentenza della Corte di Kalsruhe del 9 novembre 2011 soccorre contro le argomentazioni totalmente errate di chi sostiene che le clausole di sbarramento servirebbero a ridurre la frammentazione politica. Il rischio che la costituzione di maggioranze sia resa più difficile (eine zu erwartende Erschwerung der Mehrheitsbildung) non può essere posto sullo stesso piano di una compromissione delle funzioni (eine Funktionsbeeinträchtigung) del Parlamento. Di più gli stringenti requisiti fissati dall’art. 30 del Regolamento interno dell’Assemblea per la costituzione dei gruppi – almeno venticinque deputati, provenienti da almeno un quarto degli Stati membri – sono un altro efficace rimedio contro una possibile frammentazione. La forza integratrice dei gruppi parlamentari – che può anche essere riguardata come un riflesso della più flessibile disciplina di partito invalsa al Parlamento europeo – induce la Corte a ritenere che “anche altri piccoli partiti, che sarebbero rappresentati in Parlamento se venissero meno le soglie di sbarramento, possono aderire ai gruppi esistenti”.
Ella saprà di certo che il nostro Partito è stato tra i fondatori del Gruppo parlamentare della Sinistra europea unita GUE (Gauche unitaire européene) gruppo esistente da tre mandati parlamentari ed è altresì tra i fondatori del Partito della sinistra Europea che ha deciso formalmente al suo IV Congresso, conclusosi il 15 dicembre a Madrid, di candidare il parlamentare greco Alexis Tsipras a Presidente della Commissione europea. Il Partito della Rifondazione comunista volendo concorrere al pari degli altri componenti del Partito della Sinistra Europea a questo obbiettivo ritiene che sia illegittimo per le ragioni di diritto e di fatto finora esposte lo sbarramento e, pertanto, chiede che Ella invii un messaggio alle Camere come previsto dall’art. 87 comma della Costituzione con l’invito a sanare il grave vulnus costituzionale rappresentato dall’introduzione del numero 1bis all’art. 21 della legge 24 gennaio 1979 n° 18. Si ripristini dunque la vigenza dell’art. 48 della Costituzione facendo valere, almeno sul livello europeo, il principio fondamentale delle moderne democrazie costituzionali una testa un voto.

Con osservanza
Roma 21 dicembre 2013

Gianluca Schiavon
Presidente del Comitato politico nazionale

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