La violenza legalizzata

 

di Vincenzo Colaprice

Ci sono temi scomodi e impopolari che nel nostro Paese finiscono sempre all’ultimo posto nell’ordine delle priorità, ma alcuni rappresentano delle vere e proprie emergenze perché riguardano la violazione di diritti umani fondamentali. Che in Italia manchi una legge che punisce il reato di tortura è una cosa perché in qualche modo legittima coloro che la compiono.

Queste sono le parole di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il geometra 31enne massacrato di calci e pugni e lasciato morire di inedia il 22 ottobre 2009 mentre era in custodia cautelare, iniziata il 15 dello stesso mese.

In effetti è così. La marcia di avvicinamento all’avvio della raccolta firme ci impone il dovere di spiegare alla comunità la ragione delle proposte di legge popolari che noi appoggiamo. Parlare di tortura in Italia significa parlare del nulla. L’Italia infatti da quasi trent’anni non applica la convenzione ONU firmata a New York nel 1984 contro le pene crudeli che appunto afferma espressamente di vietare l’uso della tortura (senza contare i precedenti trattati sempre ignorati dall’Italia, dal 1948 all’ultimo nel 1998).

Per tortura si intende un metodo di punizione fisica o anche psicologica al fine di estorcere informazioni. Ma la mancanza del reato di tortura inevitabilmente, come dice la Cucchi, legittima chi la compie. Qualsiasi agente di una qualsiasi forza di polizia è armato. Non essendoci questo reato, spetta all’agente determinare il confine tra violenza “legale” e violenza “illegale”. Violenza “legale” può essere compiuta per riportare l’ordine pubblico, in maniera soft s’intende. Violenza “illegale” quando colui che riceve i colpi giunge o è prossimo alla morte.

Ora prendiamo ancora una volta questo qualsiasi agente di una qualsiasi forza di polizia. Come può egli stesso quantificare la violenza “legale” e quella “illegale”? Come può un agente dotato di armi (bianche o da fuoco che siano) iniziare a picchiare per poi dire “dai ora basta”? E se magari questo agente non fosse uno solo, ma faccia parte di un piccolo gruppetto? E se, allora, questi agenti si sentissero depositari di una non so quale autorità solo perché possiedono un manganello in gomma o acciaio che sia? E se la loro indole fosse violenta, repressiva?

Bisogna partire da una considerazione. La violenza non si usa. Mai. Istituire il reato di tortura significa questo: evitare che un qualsiasi agente di una qualsiasi forza di polizia possa decidere per motivi personali o per ordini ricevuti di picchiare e talvolta uccidere gli stessi cittadini che egli dovrebbe difendere. Istituire il reato di tortura significa tutelare le famiglie di una qualsiasi vittima di violenze di un qualsiasi agente di una qualsiasi forza di polizia.

Come testimoniato dagli atti processuali sui casi di Carlo Giuliani, di Stefano Cucchi o di Giuseppe Uva e tanti altri, i responsabili non sono mai condannati. Condannare un qualsiasi agente di una qualsiasi forza di polizia significa condannare lo Stato, poiché loro ne sono espressione e garanti. Tutti questi processi, tra loro simili, sono terminati non con le condanne agli agenti responsabili ma ai medici, complici e capri espiatori allo stesso tempo, colpevoli di aver insabbiato le violenze di Stato.

Parlare di violenza di Stato significa inevitabilmente parlare della “macelleria messicana” della scuola Diaz a Genova nel 2001, durante il G8 o delle più esplicite torture perpetrate nello stesso giorno a Bolzaneto.

Ecco, tornando alla domanda di qualche riga più su, qual è il limite tra violenza “legale” e violenza “illegale”? A Genova in quei giorni c’è stato l’exploit di violenza “illegale”, la mattina contro i cortei pacifisti e pacifici e la sera contro una scuola, in cui dormivano semplicemente manifestanti, studenti e giornalisti, una novantina circa. Quella sera il rumore delle ossa spezzate dai 346 poliziotti intervenuti ha fatto da colonna sonora alla volontà di legalizzare quella violenza “illegale”, legalizzare la repressione. Una repressione che, come ha affermato nel suo libro Diaz Vincenzo Canterini, all’epoca comandante del reparto mobile di Roma, che irruppe alla Diaz fu una risposta violenta

alla figuraccia mondiale per le prese in giro dei black bloc. Un tentativo, maldestro, di rifarsi un’immagine e una verginità giocando sporco, picchiando a freddo, sbattendo a Bolzaneto ospiti indesiderati assolutamente innocenti.

Un irruzione giustificata con la presenza nella scuola (in realtà assenza) dei famigerati black block, provata con false testimonianze (la bottiglia di molotov trovata per strada e utilizzata come prova contro il “covo” della Diaz, la falsa aggressione subita dal poliziotto Massimo Nucera durante l’irruzione ecc…) e condita con le violenze della caserma di Bolzaneto, dove gli atti e le testimonianze parlano di percosse ad attivisti già feriti, molestie sessuali, forche caudine, denudamenti e particolari visite sanitarie che si trasformavano in violenze.

Proviamo solo a pensare se il reato di tortura fosse stato presente nel codice penale italiano. La libertà di decidere il quantitativo di violenze “legale” o “illegale” da somministrare non sarebbe stata di un qualsiasi agente di una qualsiasi forza di polizia ma della legge!

La legge non avrebbe posto nessun confine tra i due tipi di violenza, l’avrebbe semplicemente ed espressamente vietata. Si sarebbero potuto denunciare ed imputare quei qualsiasi agenti di una qualsiasi forza di polizia e ogni qualsiasi agente di una qualsiasi forza di polizia ci avrebbe pensato non due volte, ma dieci e forse cento, prima di usare la violenza contro cittadini inoffensivi e inermi. A Genova nel 2001 così come negli anni a seguire.

E allora firmiamo e rendiamo illegale la violenza, una violenza che se esercitata da un qualsiasi agente di una qualsiasi forza di polizia non sempre procede da un ordine o da un comando, ma discende dalla sua libera scelta di esercitarla. La violenza non può essere controllata, mai. Provoca morte, dolore per i famigliari delle vittime che, per giunta, non sono neanche tutelati. Rendiamo illegale la violenza e restituiamo a un qualsiasi cittadino macchiatosi o non di una qualsiasi colpa i propri diritti in quanto essere umano.

La tortura mette l’innocente in una condizione peggiore del reo, perché il primo, in quanto innocente, ha sofferto una pena indebita mentre il secondo, se assolto, ha cambiato una pena maggiore in una minore. La legge che ordina la tortura pretende di creare un sentimento opposto al naturale amor proprio e così pretende che l’uomo coltivi odio di sé stesso. (Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, cap. XIV)

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